PROVVEDIMENTI

L'art. 24 introduce a carico delle amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, l'obbligo di pubblicazione ed il loro costante aggiornamento. L'art.35 prevede inoltre che le amministrazioni pubblichino per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo di propria competenza: - una breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi; - l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; - il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e di posta elettronica, dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile d'ufficio e dei suopi recapiti; - per i procedimenti di istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione di indirizzi e recapiti dove presentare le istanze; - le modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; - il termine per la conclusione del procedimento; - i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero può concludersi con il silenzio assenso; - gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, da azionare nel corso del procedimento, nei confronti del provvedimento finale ovvero in caso di ritardo; - il link di accesso al servizio on line; - le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari; - il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere. Le pubbliche amministrazioni pubblichino nel sito istituzionale: c) i recapiti dell'ufficio responsabile per le attività di trasmissione dei dati o di accesso diretto agli stessi; d) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati; e) le ulteriori modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati e lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.

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